La presente Tabella dei giochi proibiti, predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco, indica i giochi vietati ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi – compresi i circoli privati – autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, a tutela del pubblico interesse.
La copia vidimata dal Sindaco è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale, affinché gli interessati possano adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.